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Novità Legislative

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO CIVILE È LEGGE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2010 il Decreto Legislativo n. 28 con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nell'articolo 60  della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle controversie civili e commerciali.

Il decreto entrerà in vigore dal 20 marzo 2010 e comporterà, dal 20 marzo 2011, l'obbligo di esperire, nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1 ( condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilità  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), il procedimento di mediazione ivi disciplinato.

Di particolare rilievo gli obblighi di informazione posti a carico degli avvocati, i quali sono tenuti ad informare preventivamente per iscritto il cliente della possibilità o dell'obbligo, nelle materie previste, di procedere al tentativo di conciliazione (articolo 4). L'inosservanza di tale obbligo, oltre a comportare l'improcedibilità della domanda quando il tentativo di mediazione è obbligatorio, rende annullabile il mandato conferito dal cliente.

Sono previste agevolazioni fiscali sia per il verbale di accordo che eventualmente venisse sottoscritto dalle parti (esenzione dall'imposta di registro fino al valore di € 50.000,00) che per tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento, esenti dall'imposta di bollo.

Sanzionato infine il rifiuto dell'accordo che dovesse poi risultare interamente corrispondente al provvedimento reso in esito al giudizio successivamente introdotto. La parte vincitrice non solo non avrà diritto alla ripetizione delle spese nei confronti della parte soccombente ma dovrà altresì rifondere alla stessa le spese sostenute successivamente alla formulazione della proposta di accordo. 

                                          Avv. Teodoro Masoni 

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