Novità Legislative
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO CIVILE È LEGGE
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del
5 marzo 2010 il
Decreto Legislativo n. 28
con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nell'articolo
60 della legge 19 giugno
2009, n. 69,
recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali.
Il decreto entrerà in vigore dal 20 marzo 2010 e comporterà, dal 20 marzo 2011,
l'obbligo di esperire, nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1 (
condominio, diritti reali,
divisione, successioni
ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica
e da diffamazione con
il mezzo della
stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari), il procedimento di mediazione ivi
disciplinato.
Di particolare rilievo gli obblighi di informazione posti a carico degli
avvocati, i quali sono tenuti ad informare preventivamente per iscritto il
cliente della possibilità o dell'obbligo, nelle materie previste, di procedere
al tentativo di conciliazione (articolo 4). L'inosservanza di tale obbligo,
oltre a comportare l'improcedibilità della domanda quando il tentativo di
mediazione è obbligatorio, rende annullabile il mandato conferito dal cliente.
Sono previste agevolazioni fiscali sia per il verbale di accordo che
eventualmente venisse sottoscritto dalle parti (esenzione dall'imposta di
registro fino al valore di € 50.000,00) che per tutti gli atti, documenti e
provvedimenti del procedimento, esenti dall'imposta di bollo.
Sanzionato infine il rifiuto dell'accordo che dovesse poi risultare interamente
corrispondente al provvedimento reso in esito al giudizio successivamente
introdotto. La parte vincitrice non solo non avrà diritto alla ripetizione delle
spese nei confronti della parte soccombente ma dovrà altresì rifondere alla
stessa le spese sostenute successivamente alla formulazione della proposta di
accordo.
Avv. Teodoro Masoni